Art. 3.
(Disciplina di tutela).

      1. Sono incompatibili con le finalità di cui all'articolo 2, le seguenti attività:

          a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari o comunque in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2;

          b) il danneggiamento e la distruzione dei manufatti, dei beni, delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture connesse;

          c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

          d) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente Parco di cui all'articolo 4;

          e) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate.

      2. Restano salve le attività che risultano già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il regolamento del Parco di cui all'articolo 14 stabilisce altresì deroghe, modifiche e integrazioni alle prescrizioni indicate al comma 1.

 

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